Art. 5.
(Indirizzi per l'esercizio delle attività).

      1. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabilisce, con propria deliberazione, le caratteristiche minime di organizzazione del «centro benessere», con riferimento ai trattamenti di cui alla presente legge, alle modalità di erogazione dei relativi servizi, alle norme igieniche e di sicurezza, ai requisiti del personale addetto. Il Ministro dello sviluppo economico recepisce con apposito provvedimento, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la predetta deliberazione.
      2. L'attività del «centro benessere» può essere organizzata in via esclusiva oppure all'interno di complessi ricettivi o non ricettivi quali alberghi, camping, stabilimenti termali, talassoterapici o idroterapici, stabilimenti balneari ed esercizi similari.